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mercoledì 31 maggio 2006

Grullo parlante


IL GRULLO PARLANTE – 1
E poi dicono che la politica è lontana dai cittadini…
Come dice giustamente De Mauro, la Costituzione è la "struttura essenziale dello stato costituita dall’insieme delle istituzioni che determinano l’ordinamento supremo: c. monarchicac. repubblicana | l’insieme delle norme giuridiche che regolano le strutture fondamentali dello stato e i suoi rapporti con i cittadini."
Ne deriva necessariamente che la Costituzione dovrebbe essere scritta in un Italiano comprensibile a tutti i cittadini, lasciando alle leggi preposte ad attuarla i tecnicismi da legulei.
Ora, i nostri Costituenti, nel 1946, scrissero un piccolo capolavoro di comprensibilità.
Su questo argomento, abbiamo trovato un saggio post su un blog nostro amico ("Terra di Mezzo", visionionline.splinder.com), per il quale ringraziamo l’autrice, e che qui citiamo di seguito. Si veda ad esempio l’Art.70 della Costituzione:
"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere."
Punto.
Questo è integralmente l'attuale art 70 della nostra Costituzione.
Le modifiche approvate dal centrodestra limitatamente allo stesso articolo sono le seguenti:

" Art 70:La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi"."
E poi i leghisti dicono che i regolamenti dell’UE sono burocratici, lunghi, inutili, farraginosi, incomprensibili…
Ma cosa si beve dopo cena, a Lorenzago di Cadore?


Allucinante.

Il caso Caserta


Primarie: Il caso Caserta, riconfermato il vincitore

Il risultato delle tanto contestate primarie di Caserta del 12 marzo scorso è stato confermato dalle elezioni amministrative, infatti il candidato ing. Petteruti ha ottenuto 14.493 voti contro i 14.419 del candidato Alois l'avversario delle scorse primarie. Pertanto il candidato Petteruti andrà a ballottaggio contro il candidato della CdL Paolino Maddaloni, per saperne di più clicca.
Le considarazioni da farsi sono molteplici:
1) Si sono smentite quelle voci di infiltrazioni da parte di elettori di centro destra che infiltrandosi nei seggi hanno permesso la vittoria di un candidato debole rispetto Alois. Anche in queste elezioni il distacco trai due candidati di centro sinistra è stato di misura come lo è stato alle precedenti primarie;
2) L'episodio si può leggere come una necessità di un cambio di mentalità ai vertici del centro sinistra campano e casertano, le imposizioni partenti da Napoli non sono viste di buon occhio dai cittadini casertani sapendo che Alois era favorito dal governatore Bassolino;
3) Le primarie hanno lo scopo di dare libera scelta agli elettori dei propri leader e far dimenticare gli accordi di sottobanco trai partiti, si vota la persona non il partito. A conferma di ciò la lista civica che appoggia il candidato Petteruti ha avuti più consensi rispetto ai DS.

La politica locale come si sa ha altri meccanismi differenti rispetto la politica nazionale, ad ogni modo si è confermata la vittoria delle primarie che sono un utile e ottimo strumento che mostra determinati limiti.

Postato dal coblogger Condorbianco

lunedì 29 maggio 2006

Sbugiardamento puntuale


GUARDA UN PO’ COSA HO TROVATO! (SUPPLEMENTO)
LEOPOLDO ELIA AVEVA AVUTO LA MIA STESSA IDEA…

…ma lui è molto più esperto di me. E’ stato Presidente della Corte Costituzionale*.
Calderoli invece no, ha fatto una vacanza a Lorenzago di Cadore.

In grassetto, il decalogo di Calderoli. In corsivo, il controdecalogo di L.Elia (da www.lacostituzione.it).

I  - Viene ridotto il numero dei parlamentari: da 950 a 773, con signi-ficativo risparmio per le finanze pubbliche.
I  - La riduzione del numero dei parlamentari viene rinviata al 2016 per favorire gli attuali capi e capetti. Nel lungo periodo c’è tempo anche per ridurre la riduzione; per ora c’è l’effetto di annuncio demagogico.

II  - Saranno i cittadini, e non più i palazzi della politica, a scegliere maggioranza parlamentare, coalizione di governo e primo Ministro: è il premierato.
II - Il premierato non consiste nella investitura popolare di una maggioranza parlamentare, di una coalizione di governo e Primo ministro. Ciò avviene già in Inghilterra, in Germania e in Spagna
e anche in Italia: è sufficiente perciò una buona legge elettorale. Il premierato della riforma si fonda sulla insostituibilità del Primo ministro durante tutta la legislatura e sui suoi enormi poteri
(scioglimento della Camera dei deputati e questione di fiducia che, in caso di rifiuto da parte della stessa Camera, provoca nuove elezioni).

III - Non più due Camere identiche, l'una doppione dell'altra. Ora il Senato sarà federale ed avrà una sua funzione specifica: rappresentare le esigenze delle Regioni. La Camera si occuperà di quelle dello Stato.
III  -Il Senato federale non risolve il problema del bicameralismo per-ché non è in grado, per la sua composizione, di rappresentare le esi-genze delle Regioni: d’altra parte i veri rappresentanti delle Comunità regionali non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Senato.

IV - Semplificato il procedimento legislativo. Non più lunghi e ripetuti passaggi di testi fra le due Camere, ma ciascuna Came-ra approverà le leggi nelle materie di propria competenza.
Il risultato sarà la riduzione dei tempi e dei costi per le casse pubbliche.

IV - Il procedimento legislativo è straordinariamente complicato perché la prevalenza della Camera o del Senato si fonda sulla competenza a legiferare per singole materie dello Stato e delle Regioni;siccome i confini di tali materie danno luogo a gravi dubbi interpretativi (sui quali deve intervenire sempre più spesso la Corte
Costituzionale) è ovvia la ricaduta di tali incertezze sulle attribuzioni legislative di ciascuna Camera, specie nelle leggi, come quella finanziaria, di particolare complessità. La cancellazione del rapporto fiduciario tra Senato e governo sarebbe positiva solo se accompagnata da una chiara ripartizione di poteri tra una Camera di
rappresentanza nazionale e una Camera veramente rappresentativa degli enti e delle comunità regionali e locali.

V - La legge dovrà stabilire limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate.
V - La previsione di una legge che stabilisca limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate non risolve il problema del conflitto di interessi che dovrebbe essere superato con regole giuste di incompatibilità e ineleggibilità anche in relazione a concessioni o autorizzazioni statali di notevole entità economica.

VI  - I regolamenti parlamentari dovranno tutelare i diritti delle opposizioni: ora questo non è previsto.
VI  - Il problema delle garanzie dell’opposizione non si risolve con un generico rinvio ai regolamenti parlamentari, essendo necessarie puntuali revisioni costituzionali (ad esempio, attribuzione alla Corte
costituzionale, in ultima istanza, dell’esame dei ricorsi elettorali per Camera e Senato).

VII - L’ordinamento evolve in senso federale, come sta avvenendo in molti Stati moderni: viene riequilibrato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni per garantire migliori servizi ai cittadini, senza compromettere l’unità del Paese. Alle Regioni vengono devolute particolari funzioni in materia di istruzione, sanità e polizia locale.
Tutte avranno le stesse opportunità, senza penalizzazioni per alcune aree rispetto ad altre e senza la differenziazione tra le Regioni, prevista dalla riforma del 2001. Si avrà quindi un federalismo equo, solidale ed equilibrato.
VII  - La devoluzione alle regioni di particolari funzioni in materia di istruzione, sanità e sicurezza è pericolosa anche perché si accompagna ad una competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni
nelle stesse materie. Tale duplicità è illogica e può arrecare gravi danni all’esercizio (o godimento) di diritti fondamentali (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale). Si avrà quindi un federalismo iniquo, conflittuale e squilibrato.

VIII -Tutte le leggi regionali dovranno rispettare il criterio dell'interesse nazionale, non più previsto a seguito della riforma del 2001.
VIII - L’interesse nazionale è ampiamente salvaguardato dal riparto delle competenze tra Stato e regioni e dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale, che ha interpretato la riforma del Titolo V in senso pienamente rispettoso dell’interesse della Nazione.

IX  - Sulle modifiche alla Costituzione sarà sempre possibile chiamare i cittadini ad esprimersi, mentre ora ciò non avviene se tali modifiche sono state approvate dalle Camere con la maggioranza dei due terzi.
IX - L’abrogazione della norma che collega al raggiungimento dei due terzi in sede parlamentare l’esclusione della richiesta di referendum sui testi di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione) va giudicata negativamente perché disincentiva quelle larghe intese che a parole tutti auspicano per l’adozione di modifiche alla Costituzione.

X - Aumentano le garanzie per i comuni e le province, gli enti più vicini ai cittadini: potranno ricorrere alla Corte costituzionale in caso di lesione delle proprie competenze.
X - Il ricorso diretto alla Corte costituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane (articolo 46 della Riforma) per sollevare questioni di legittimità costituzionale su leggi o atti aventi forza di legge statali e regionali ritenuti lesivi di competenze costituzionalmente attribuite agli enti locali appare oggi un puro effetto annuncio perché la disciplina del ricorso è rinviata ad una legge costituzionale (condizioni, forme e termini di proponibilità della questione) di incerta adozione, nel se e nel quando.

*BIOGRAFIA di Leopoldo Elia
Nato a Fano il 4 novembre 1925, si è laureto il 25 novembre del 1947 in giurisprudenza, nell'Università di Roma, col massimo dei voti e la lode discutendo - relatore Prof. Vincenzo Gueli- una tesi su "L'avvento del governo parlamentare in Francia". Funzionario dell'Ufficio Legislativo del Senato, è stato Segretario del Gruppo dei Parlamentari Italiani al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea Comune CECA, e ha successivamente svolto funzioni direttive nel Segretariato dell'Assemblea, incaricato di formulare una costituzione per l'Europa. Libero docente di diritto costituzionale, all'unanimità, nel 1959, ha poi vinto il consenso alla cattedra nella stessa disciplina (primo temato) nel 1962. Ha insegnato, per incarico, istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino (sede di Ancona) dal 1960 al 1963; e , come professore di ruolo, diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara nell'anno accademico 1962-1963, dell'Università di Torino dal 1963 al 1970 e dell'Università "La Sapienza" di Roma dal 1970 al 1997, tranne che nei periodi in cui è stato posto in aspettativa quale giudice costituzionale e per mandato parlamentare. Vice Presidente del Consiglio Superiore dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Il 30 aprile del 1976 è stato eletto giudice della Corte Costituzionale dal Parlamento in seduta comune. Il 21 settembre del 1981 è stato eletto Presidente della Corte Costituzionale e tale è rimasto fino alla scadenza della carica di giudice costituzionale (7 maggio 1985). In questa circostanza i colleghi gli hanno conferito il titolo di Presidente emerito della Corte costituzionale. Nell'anno accademico 1985-86 ha ripreso l'insegnamento di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza". Direttore della rivista "Giurisprudenza costituzionale" dal 1968 al 1976, ne ha riassunto la direzione nel 1986. E' stato altresì condirettore della sezione "Diritto pubblico" dell'Enciclopedia del diritto. Il 14 giugno del 1987 è stato eletto senatore, per il Collegio Roma VIII, per la X legislatura è stato Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali nel Governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi. Il 27 marzo 1994 è stato eletto deputato, nelle liste del Partito Popolare italiano, nella circoscrizione di Lazio 2, per la XII legislatura. Il 21 aprile del 1996 è stato eletto senatore, per il collegio di Milano 5, per la XIII legislatura. In quest'ultima legislatura è stato presidente del gruppo senatoriale del PPI.

Votiamo "NO"

LE ARGOMENTAZIONI CONTRARIE 

alle ragioni della Lega Nord sul referendum costituzionale del 25 giugno raccolte in un unico documento in pdf clicca qui da scaricare, stampare, leggere e conservare.


Postato dal coblogger Condorbianco

venerdì 26 maggio 2006

Sbugiardamento puntuale


GUARDA UN PO’ COSA HO TROVATO! LE RAGIONI DEI LEGHISTI!
QUARTA PUNTATA

Ho finalmente trovato sul sito: http://digilander.libero.it/FEDERALISTACONVINTO quello che lì è chiamato “IL DECALOGO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE”.
Essendo troppo lungo per essere affrontato in un solo post mi sono ripromesso di farlo “a pezzi”.
In quest’ultima puntata, commenterò gli ultimi i brevi testi, sui presunti vantaggi economici del cosiddetto federalismo fiscale, che completano il “decalogo”.
In grassetto, il testo originale. In corsivo, il mio commento.


Da sempre le principali regioni ordinarie vedono tornare indietro solo una quota ridotta di quanto i loro cittadini versano allo stato, così che non è infrequente il caso di comuni al confine di regioni autonome che chiedono di entrare a farne parte.
La devolution avvia il processo di avvicinamento delle regioni ordinarie alle autonome, pure se queste ultime acquisiscono la possibilità di interloquire con il parlamento per la riscrittura dei loro statuti (art.116).
Guarda un po’ che scoperta. Da sempre le tasse servono a questo. Gli economisti la chiamano “redistribuzione del reddito”. Si preleva di più ai ricchi, per dare più servizi ai poveri. Che questo avvenga su base territoriale, non sposta che ammazzare questo principio è semplicemente immorale. La lotta a quello che loro chiamano “assistenzialismo” si deve fare su altre basi. Ad esempio combattendo le mafie, mafiucce e conventicole varie.
Sul piano tecnico, comunque, la famosa devoluzione è un gran pasticcio. Cito al riguardo Emanuele Lombardi (www.lacostituzione.it), segnalatomi da un amico:
 “ E' opinione comune che la riforma del 2005, per realizzare la devolution/devoluzione, abbia aggiunto le seguenti materie alla esclusiva competenza regionale:
* assistenza e organizzazione sanitaria;
* organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
* definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
* polizia amministrativa regionale e locale.
In realtà tali materie sono già di competenza regionale! Infatti è dal 2001 che l'art. 117non le attribuisce alla competenza statale e aggiunge che "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Con la riforma Costituzionale del 2005 tali materie vengono solo esplicitamente elencate tra quelle di competenza regionale (art. 117).”

Il passo successivo cui si sta lavorando, è il federalismo fiscale, che costituirà la benzina della riforma.
Gli amministratori locali diverranno a tutti gli effetti responsabili della spesa.
Se non c’è legame fra entrate e uscite, non si può infatti valutare la qualità dei servizi offerti.
Nessun problema per le regioni meno ricche: la costituzione (art. 119) prevede un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Bella questa. I casi sono due. O il fondo perequativo è destinato a venire vanificato (se prevaless la volontà vera di fare federalismo fiscale), oppure è un vero modo per finanziare comunque le regioni più deboli: cioè per ridistribuire le tasse dei cittadini, con tanti saluti al federalismo fiscale stesso. Ma andiamo avanti.

Quello che si vuole combattere è che, ad esempio, la regione Campania abbia 10 mila dipendenti contro i 3.800 della Lombardia ovvero – se li considera utili – la Campania può anche tenerli, ma il suo governatore deve farsene carico e reperire i fondi necessari.
Una volta stabilito che allo Stato và una parte limitata del prelievo fiscale, mentre il resto rimane sul territorio, non potrà che innescarsi un meccanismo virtuoso in grado finalmente di bloccare le spese folli che contraddistinguono il settore pubblico (con la garanzia fra l’altro che, se tocca alle regioni trovare le risorse, la lotta all’evasione sarà certamente più incisiva).
E’ dimostrato che più un ente locale può attingere fondi dello stato, più spende per il suo apparato: in Lombardia e veneto, dove le province dipendono solo per il 40% da trasferimenti statali, i dipendenti costano 25 euro per abitante; viceversa nelle province della Basilicata, dove i trasferimenti rappresentano l’80% del bilancio, il costo arriva a 61 euro.
E’ la cosìdetta “finanza derivata” che spinge gli organi periferici a spendere di più, per ottenere almeno altrettanto il giro successivo.
Sul fatto che il federalismo rappresenti un toccasana per le finanze, pare che molti esperti siano perplessi assai. Cito qualcuno di più autorevole del sottoscritto:
(ANSA) - ROMA, 28 nov - Un “insostenibile aumento dei costi, calcolato in 150mila miliardi di vecchie lire in 3-4 anni”, e un “totale disfacimento” del Servizio sanitario nazionale.
Saranno queste le conseguenze della Devolution in Sanità. Ne è convinto il segretario nazionale dell´Annao-Assomed, il maggiore dei sindacati medici, Serafino Zucchelli, che lancia un chiaro invito: votare contro la Devolution in occasione del previsto referendum.
(…) “Gli economisti - ha detto - hanno infatti individuato in circa 150mila miliardi di vecchie lire il costo in 3-4 anni della Devoluzione, considerando anche il passaggio del personale dallo Stato centrale alle regioni. Un Paese con le nostre difficoltà economiche - si e´ quindi chiesto il segretario Anaao - si può permettere una modifica costituzionale che innesca un tale meccanismo di spesa? E´ una pazzia”.

(fine)

giovedì 25 maggio 2006

Operazione verità


Aggiunto ai dossier verità il rapporto annuale 2005 dell'ISTAT.

clicca qui per scaricarlo

Postato dal coblogger Condorbianco

Anche le forze dell'ordine...


Le forze dell'ordine dicono NO alla devolution della lega

Il Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia n.36 del 5 dicembre 2005 riporta quanto deciso nel 5° Consiglio Generale Siulp, riunitosi a Fiuggi nei giorni 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2005.
In particolare il CG auspica "che il Siulp possa partecipare attivamente alla campagna referendaria conseguente alla recente approvazione della riforma costituzionale, esprimendo come sempre valutazioni di merito anziché pregiudiziali posizioni di parte, rispetto ad alcuni aspetti della riforma che rischiano di ingenerare equivoci rispetto al mantenimento della centralità e dell’unicità della funzione dell’Autorità di pubblica sicurezza quale strumento per realizzare pienamente il coordinamento tra le varie Forze preposte alla tutela della sicurezza per i cittadini".

da referendum costituzionale.org

Postato dal coblogger Condorbianco

lunedì 22 maggio 2006

Sbugiardamento puntuale


GUARDA UN PO’ COSA HO TROVATO! LE RAGIONI DEI LEGHISTI!
TERZA PUNTATA

Ho finalmente trovato sul sito: http://digilander.libero.it/FEDERALISTACONVINTO  quello che lì è chiamato “IL DECALOGO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE”.
Siccome è troppo lungo affrontare in un solo post i dieci punti del “decalogo” tutti insieme, mi riprometto di farlo “a pezzi”.
In questa terza puntata, commenterò gli ultimi due articoli del “decalogo”.In grassetto, il testo originale. In corsivo, il mio commento.

IX Sulle modifiche alla Costituzione sarà sempre possibile chiamare i cittadini ad esprimersi, mentre ora ciò non avviene se tali modifiche sono state approvate dalle Camere con la maggioranza dei due terzi.
Bizzarra questa! A giudizio di costoro non basta il 66% (i due terzi) della maggioranza parlamentare, di coloro che noi stessi abbiamo eletto. Di cosa hanno paura? Che un domani ci possa essere una maggioranza del 70%? Non c’è forse già adesso il più naturale meccanismo, per il quale se una maggioranza non è qualificata, si ricorre al referendum Dov’è il problema?

Aumentano le garanzie per i comuni e le province, gli enti più vicini ai cittadini: potranno ricorrere alla Corte costituzionale in caso di lesione delle proprie competenze.
Già oggi, il contenzioso tra Stato ed Enti locali è notevole, proprio perché questi ultimi hanno gli organi cui ricorrere.
Un parere autorevole in merito, quello di Galli Della Loggia, dalle pagine del Corriere della Sera, quando ancora non si era schierato (e Galli Della Loggia è inviso alla sinistra, sia ben chiaro): “Viene estesa a dismisura, anche a campi come quello dell’istruzione e della sicurezza pubblica, la capacità legiferatrice delle Regioni: lo Stato centrale mantiene sì, formalmente, l’esercizio di un potere d’interdizione, ma in misura attenuata e così ambigua che l’unico risultato prevedibile è una crescita esponenziale del contenzioso Stato-Regioni, già oggi ben oltre il limite di guardia. Ciò che in conclusione la riforma costituzionale realizza sarà un incrocio contraddittorio e micidiale di accentramento e decentramento, all’insegna dell’istituzionalizzazione della paralisi e dell’apoteosi del ricatto.”

Il “decalogo” è completato da due brevi documenti, sui presunti vantaggi economici del cosiddetto federalismo fiscale, che commenterò in un altro post.
(continua)