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lunedì 29 maggio 2006

Sbugiardamento puntuale


GUARDA UN PO’ COSA HO TROVATO! (SUPPLEMENTO)
LEOPOLDO ELIA AVEVA AVUTO LA MIA STESSA IDEA…

…ma lui è molto più esperto di me. E’ stato Presidente della Corte Costituzionale*.
Calderoli invece no, ha fatto una vacanza a Lorenzago di Cadore.

In grassetto, il decalogo di Calderoli. In corsivo, il controdecalogo di L.Elia (da www.lacostituzione.it).

I  - Viene ridotto il numero dei parlamentari: da 950 a 773, con signi-ficativo risparmio per le finanze pubbliche.
I  - La riduzione del numero dei parlamentari viene rinviata al 2016 per favorire gli attuali capi e capetti. Nel lungo periodo c’è tempo anche per ridurre la riduzione; per ora c’è l’effetto di annuncio demagogico.

II  - Saranno i cittadini, e non più i palazzi della politica, a scegliere maggioranza parlamentare, coalizione di governo e primo Ministro: è il premierato.
II - Il premierato non consiste nella investitura popolare di una maggioranza parlamentare, di una coalizione di governo e Primo ministro. Ciò avviene già in Inghilterra, in Germania e in Spagna
e anche in Italia: è sufficiente perciò una buona legge elettorale. Il premierato della riforma si fonda sulla insostituibilità del Primo ministro durante tutta la legislatura e sui suoi enormi poteri
(scioglimento della Camera dei deputati e questione di fiducia che, in caso di rifiuto da parte della stessa Camera, provoca nuove elezioni).

III - Non più due Camere identiche, l'una doppione dell'altra. Ora il Senato sarà federale ed avrà una sua funzione specifica: rappresentare le esigenze delle Regioni. La Camera si occuperà di quelle dello Stato.
III  -Il Senato federale non risolve il problema del bicameralismo per-ché non è in grado, per la sua composizione, di rappresentare le esi-genze delle Regioni: d’altra parte i veri rappresentanti delle Comunità regionali non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Senato.

IV - Semplificato il procedimento legislativo. Non più lunghi e ripetuti passaggi di testi fra le due Camere, ma ciascuna Came-ra approverà le leggi nelle materie di propria competenza.
Il risultato sarà la riduzione dei tempi e dei costi per le casse pubbliche.

IV - Il procedimento legislativo è straordinariamente complicato perché la prevalenza della Camera o del Senato si fonda sulla competenza a legiferare per singole materie dello Stato e delle Regioni;siccome i confini di tali materie danno luogo a gravi dubbi interpretativi (sui quali deve intervenire sempre più spesso la Corte
Costituzionale) è ovvia la ricaduta di tali incertezze sulle attribuzioni legislative di ciascuna Camera, specie nelle leggi, come quella finanziaria, di particolare complessità. La cancellazione del rapporto fiduciario tra Senato e governo sarebbe positiva solo se accompagnata da una chiara ripartizione di poteri tra una Camera di
rappresentanza nazionale e una Camera veramente rappresentativa degli enti e delle comunità regionali e locali.

V - La legge dovrà stabilire limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate.
V - La previsione di una legge che stabilisca limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate non risolve il problema del conflitto di interessi che dovrebbe essere superato con regole giuste di incompatibilità e ineleggibilità anche in relazione a concessioni o autorizzazioni statali di notevole entità economica.

VI  - I regolamenti parlamentari dovranno tutelare i diritti delle opposizioni: ora questo non è previsto.
VI  - Il problema delle garanzie dell’opposizione non si risolve con un generico rinvio ai regolamenti parlamentari, essendo necessarie puntuali revisioni costituzionali (ad esempio, attribuzione alla Corte
costituzionale, in ultima istanza, dell’esame dei ricorsi elettorali per Camera e Senato).

VII - L’ordinamento evolve in senso federale, come sta avvenendo in molti Stati moderni: viene riequilibrato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni per garantire migliori servizi ai cittadini, senza compromettere l’unità del Paese. Alle Regioni vengono devolute particolari funzioni in materia di istruzione, sanità e polizia locale.
Tutte avranno le stesse opportunità, senza penalizzazioni per alcune aree rispetto ad altre e senza la differenziazione tra le Regioni, prevista dalla riforma del 2001. Si avrà quindi un federalismo equo, solidale ed equilibrato.
VII  - La devoluzione alle regioni di particolari funzioni in materia di istruzione, sanità e sicurezza è pericolosa anche perché si accompagna ad una competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni
nelle stesse materie. Tale duplicità è illogica e può arrecare gravi danni all’esercizio (o godimento) di diritti fondamentali (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale). Si avrà quindi un federalismo iniquo, conflittuale e squilibrato.

VIII -Tutte le leggi regionali dovranno rispettare il criterio dell'interesse nazionale, non più previsto a seguito della riforma del 2001.
VIII - L’interesse nazionale è ampiamente salvaguardato dal riparto delle competenze tra Stato e regioni e dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale, che ha interpretato la riforma del Titolo V in senso pienamente rispettoso dell’interesse della Nazione.

IX  - Sulle modifiche alla Costituzione sarà sempre possibile chiamare i cittadini ad esprimersi, mentre ora ciò non avviene se tali modifiche sono state approvate dalle Camere con la maggioranza dei due terzi.
IX - L’abrogazione della norma che collega al raggiungimento dei due terzi in sede parlamentare l’esclusione della richiesta di referendum sui testi di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione) va giudicata negativamente perché disincentiva quelle larghe intese che a parole tutti auspicano per l’adozione di modifiche alla Costituzione.

X - Aumentano le garanzie per i comuni e le province, gli enti più vicini ai cittadini: potranno ricorrere alla Corte costituzionale in caso di lesione delle proprie competenze.
X - Il ricorso diretto alla Corte costituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane (articolo 46 della Riforma) per sollevare questioni di legittimità costituzionale su leggi o atti aventi forza di legge statali e regionali ritenuti lesivi di competenze costituzionalmente attribuite agli enti locali appare oggi un puro effetto annuncio perché la disciplina del ricorso è rinviata ad una legge costituzionale (condizioni, forme e termini di proponibilità della questione) di incerta adozione, nel se e nel quando.

*BIOGRAFIA di Leopoldo Elia
Nato a Fano il 4 novembre 1925, si è laureto il 25 novembre del 1947 in giurisprudenza, nell'Università di Roma, col massimo dei voti e la lode discutendo - relatore Prof. Vincenzo Gueli- una tesi su "L'avvento del governo parlamentare in Francia". Funzionario dell'Ufficio Legislativo del Senato, è stato Segretario del Gruppo dei Parlamentari Italiani al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea Comune CECA, e ha successivamente svolto funzioni direttive nel Segretariato dell'Assemblea, incaricato di formulare una costituzione per l'Europa. Libero docente di diritto costituzionale, all'unanimità, nel 1959, ha poi vinto il consenso alla cattedra nella stessa disciplina (primo temato) nel 1962. Ha insegnato, per incarico, istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino (sede di Ancona) dal 1960 al 1963; e , come professore di ruolo, diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara nell'anno accademico 1962-1963, dell'Università di Torino dal 1963 al 1970 e dell'Università "La Sapienza" di Roma dal 1970 al 1997, tranne che nei periodi in cui è stato posto in aspettativa quale giudice costituzionale e per mandato parlamentare. Vice Presidente del Consiglio Superiore dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Il 30 aprile del 1976 è stato eletto giudice della Corte Costituzionale dal Parlamento in seduta comune. Il 21 settembre del 1981 è stato eletto Presidente della Corte Costituzionale e tale è rimasto fino alla scadenza della carica di giudice costituzionale (7 maggio 1985). In questa circostanza i colleghi gli hanno conferito il titolo di Presidente emerito della Corte costituzionale. Nell'anno accademico 1985-86 ha ripreso l'insegnamento di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza". Direttore della rivista "Giurisprudenza costituzionale" dal 1968 al 1976, ne ha riassunto la direzione nel 1986. E' stato altresì condirettore della sezione "Diritto pubblico" dell'Enciclopedia del diritto. Il 14 giugno del 1987 è stato eletto senatore, per il Collegio Roma VIII, per la X legislatura è stato Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali nel Governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi. Il 27 marzo 1994 è stato eletto deputato, nelle liste del Partito Popolare italiano, nella circoscrizione di Lazio 2, per la XII legislatura. Il 21 aprile del 1996 è stato eletto senatore, per il collegio di Milano 5, per la XIII legislatura. In quest'ultima legislatura è stato presidente del gruppo senatoriale del PPI.

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