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martedì 20 giugno 2006

Scenari da brivido


C’ERA UNA VOLTA UN RE…


Se domani avessimo una Costituzione per la quale una sola persona, un solo italiano, tiene in pugno il Parlamento, ed esercita di fatto il potere esecutivo, dal momento che:

-         può sciogliere a suo insindacabile giudizio la Camera;
-         è padrone del Senato;
-         nomina e revoca i Ministri,

cosa ne direste?

Pensereste che è pericolosa per la Democrazia?

Beh, avete proprio ragione.
Infatti sto parlando dello Statuto fondamentale del Regno d’Italia, promulgato dal Re Carlo Alberto nel marzo del 1848, e che consentì 74 anni dopo a Vittorio Emauele III di realizzare un colpo di stato, consegnando il potere in mano a Mussolini.

Basta leggere l’art. 5 (“al Re solo appartiene il potere esecutivo”), l’art. 9 (“Il Re convoca ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati”), l’art.33 (“Il Senato è composto da membri nominati dal Re”) e l’art. 65 (“il Re nomina e revoca i suoi Ministri”) dello Statuto cosiddetto “Albertino” per rendersene conto.

Ma noi oggi siamo molto più accorti e democratici, e stiamo per votare con un referendum popolare una riforma costituzionale moooooolto migliore, per la quale, invece, una sola persona controlla per 5 anni (e non a vita, come un Re!) Governo e Parlamento. Infatti:

-         scompare la collegialità del governo, il cui potere rimane completamente in mano al primo ministro. Infatti all’art. 33 prescrive che I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro, che quindi si sostituisce al Re;
-         è il primo ministro a determinare la politica del governo a suo piacimento, proprio come il Re al quale solo apparteneva il potere esecutivo. Sempre all’art. 33 la riforma dice che  il Primo ministro determina (e non più “dirige”, come oggi) la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, (nel testo della vecchia Costituzione quest’espressione, dirigendo, non c’è) promuovendo e coordinando l’attività dei ministri;
-         il governo non deve più chiedere la fiducia al parlamento: l’art. 32 della riforma recita che il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Come un Re, non si degna di chiedere la fiducia;
-         il primo ministro può far sciogliere le camere al presidente della repubblica quando e come vuole. Secondo l’art.27, infatti, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni “su richiesta del Primo Ministro”;

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